| Art.17 Sezioni I Soci
fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione
di Sezioni periferiche regionali, purchè non in contrasto
con lo Statuto e il Regolamento dell’ASPIF. a)Sezioni
regionali: L’Assemblea degli iscritti dell’area regionale
elegge il Direttore regionale, la cui nomina è ratificata
dal Consiglio Direttivo nazionale. Il Direttore attua
il collegamento tra la base regionale e gli organi centrali
dell’Associazione, esercita la funzione di rappresentanza
dell’organizzazione nell’ambito della regione, convoca
le Assemblee e ne esegue le deliberazioni dopo verle sottoposte
al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica, dispone
in materia di organizzazione e attività di assistenza
e consulenza. Il Direttore regionale , promuove e coordina
a livello regionale tutte le iniziative che possono essere
di stimolo al potenziamento dell’organizzazione. |
| Art.18 Regolamento Per
l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonchè
per la specificazione di alcune norme particolari più
facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto dell’ASPIF
è integrato da apposito Regolamento interno. |
| Art.19 Codice Deontologico
L’etica professionale dello psicomotricista funzionale
iscritto all’Associazione e perciò le norme di condotta
pubblica o privata a cui deve attenersi, sono richiamate
in un Codice Deontologico |
| Art. 20 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea
col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima
convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei
Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla
devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. |
| Art. 21 Modifiche dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione
da parte di due terzi dei Soci resenti ad una Assemblea
straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
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Art. 22 Varie Per tutto
quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e
in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile
e ogni altra normativa in materia di
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